◄ 82:3
Fascicolo 82
82:5 ►

L’evoluzione del matrimonio

4. Il matrimonio sotto i costumi della proprietà

82:4.1

Il matrimonio ha sempre avuto stretti legami con la proprietà e la religione. La proprietà è stata la stabilizzatrice del matrimonio; la religione, la sua moralizzatrice.

82:4.2

Il matrimonio primitivo era un investimento, una speculazione economica; era più una questione di affari che una faccenda di amoreggiamento. Gli antichi si sposavano per il profitto ed il benessere del gruppo; per questo i loro matrimoni erano progettati ed organizzati dal gruppo, dai genitori e dagli anziani. E che i costumi sulla proprietà fossero efficaci per stabilizzare l’istituzione del matrimonio è confermato dal fatto che il matrimonio era più stabile tra le tribù primitive di quanto lo sia tra molti popoli moderni.

82:4.3

A mano a mano che la civiltà progredì e che la proprietà privata acquisì ulteriore riconoscimento nei costumi, il furto divenne il grande crimine. L’adulterio fu considerato come una forma di furto, una violazione dei diritti di proprietà del marito; esso non è perciò specificamente menzionato nei codici e nei costumi primitivi. La donna cominciava con l’essere proprietà di suo padre, il quale trasferiva il suo diritto al marito; e tutte le relazioni sessuali legalizzate ebbero origine da questi diritti di proprietà preesistenti. L’Antico Testamento tratta le donne come una forma di proprietà; il Corano insegna la loro inferiorità. L’uomo aveva il diritto di prestare sua moglie ad un amico o ad un ospite, e questo costume è ancora in uso presso certi popoli.

82:4.4

La gelosia sessuale moderna non è innata; è un prodotto dei costumi in evoluzione. L’uomo primitivo non era geloso di sua moglie; difendeva semplicemente la sua proprietà. La ragione di tenere legata la moglie ad obblighi sessuali più severi rispetto al marito era perché la sua infedeltà coniugale coinvolgeva la discendenza e l’eredità. Molto presto nel cammino della civiltà il figlio illegittimo cadde in discredito. Inizialmente solo la donna veniva punita per adulterio; più tardi i costumi decretarono anche la punizione del suo partner, e per lunghe ere il marito offeso o il padre protettore ebbero il pieno diritto di uccidere il maschio trasgressore. Alcuni popoli moderni conservano questi costumi, che ammettono i cosiddetti delitti d’onore secondo una legge non scritta.

82:4.5

Poiché il tabù sulla castità ebbe origine come una fase dei costumi sulla proprietà, si applicò inizialmente alle donne sposate ma non alle giovani nubili. Negli anni successivi la castità era più richiesta dal padre che dal pretendente; una vergine era un attivo commerciale per il padre—essa comportava un prezzo più elevato. Via via che la castità fu più richiesta, si stabilì la pratica di pagare al padre un compenso di fidanzamento in riconoscimento del servizio di avere allevato convenientemente una fidanzata casta per il futuro marito. Una volta avviata, questa idea della castità femminile ebbe una tale presa sulle razze che divenne pratica comune tenere letteralmente rinchiuse le giovani, imprigionarle realmente per anni, al fine di assicurare la loro verginità. E così le norme più recenti e le prove di verginità diedero origine automaticamente alle classi di prostitute professionali. Esse erano le fidanzate respinte, le donne che non venivano trovate vergini dalle madri dei fidanzati.


◄ 82:3
 
82:5 ►