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Fascicolo 72
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Il governo su un pianeta vicino

2. L’organizzazione politica

72:2.1

Questa nazione continentale ha ora un governo rappresentativo con una capitale nazionale situata al centro del paese. Il governo centrale consiste di una solida federazione di cento Stati relativamente liberi. Questi Stati eleggono i loro governatori e legislatori per dieci anni, e nessuno può essere rieletto. Dei giudici di Stato sono nominati a vita dai governatori e confermati dalle loro legislature, che sono costituite da un rappresentante per ogni centomila cittadini.

72:2.2

Vi sono cinque differenti tipi di governo metropolitano, a seconda della dimensione della città, ma nessuna città è autorizzata ad avere più di un milione di abitanti. Nel suo complesso questi schemi di amministrazione municipale sono molto semplici, diretti ed economici. I pochi posti dell’amministrazione della città sono fortemente ambiti dai cittadini di tipo più elevato.

72:2.3

Il governo federale comprende tre divisioni coordinate: esecutiva, legislativa e giudiziaria. Il capo esecutivo federale viene eletto ogni sei anni per suffragio territoriale universale. Egli non è rieleggibile, salvo che su richiesta di almeno settantacinque assemblee legislative di Stato appoggiate dai rispettivi governatori di Stato, ed in questo caso per un solo periodo. Egli è consigliato da un supergabinetto composto da tutti gli ex capi esecutivi viventi.

72:2.4

La divisione legislativa è composta da tre camere:

72:2.5

1. La camera alta è eletta dai lavoratori dell’industria, delle professioni, dell’agricoltura e di altri gruppi, che votano secondo la loro funzione economica.

72:2.6

2. La camera bassa è eletta da certe organizzazioni della società che comprendono i gruppi sociali, politici e filosofici non inclusi nell’industria o nelle professioni. Tutti i cittadini di buona reputazione partecipano all’elezione di entrambe le classi di rappresentanti, ma sono raggruppati differentemente a seconda che l’elezione riguardi la camera alta o la camera bassa.

72:2.7

3. La terza camera—gli statisti anziani—comprende i veterani del servizio civico ed include molte persone eminenti nominate dal capo esecutivo, dagli amministratori regionali (subfederali), dal capo del tribunale supremo e dai presidenti delle altre camere legislative. Questo gruppo è limitato a cento elementi ed i suoi membri sono eletti a maggioranza dagli stessi statisti anziani. L’incarico è a vita, e quando si rende disponibile un posto, la persona che ha ricevuto il maggior numero di voti nella lista dei candidati è per ciò stesso regolarmente eletta. Il compito di questo corpo è puramente consultivo, ma esso è un potente regolatore dell’opinione pubblica ed esercita una notevole influenza su tutti i rami del governo.

72:2.8

Gran parte del lavoro amministrativo federale è svolto dai dieci organismi regionali (subfederali), ognuno dei quali è composto dall’associazione di dieci Stati. Questi dipartimenti regionali sono interamente esecutivi ed amministrativi, non avendo né funzioni legislative né giudiziarie. I dieci capi esecutivi regionali sono nominati personalmente dal capo esecutivo federale ed il loro mandato di servizio è uguale al suo—sei anni. Il tribunale supremo federale approva la nomina di questi dieci esecutivi regionali, e mentre essi non possono essere rinominati, ogni esecutivo al termine del suo mandato diventa automaticamente l’associato ed il consigliere del suo successore. Per il resto questi capi regionali scelgono i loro gabinetti di funzionari amministrativi.

72:2.9

Questa nazione è giudicata da due sistemi principali di tribunali—i tribunali civili ed i tribunali socioeconomici. I tribunali civili funzionano ai tre livelli seguenti:

72:2.10

1. Le corti minori di giurisdizione municipale e locale, le cui decisioni possono essere appellate presso i tribunali superiori dello Stato.

72:2.11

2. Le corti supreme degli Stati, le cui decisioni sono definitive in tutte le questioni che non concernono il governo federale o che non attentano ai diritti e alle libertà dei cittadini. Gli esecutivi regionali hanno il potere di sottoporre direttamente un qualunque caso alla corte federale suprema.

72:2.12

3. La corte federale suprema—l’alto tribunale per il giudizio delle contese nazionali e dei casi appellati che provengono dai tribunali degli Stati. Questo tribunale supremo è composto da dodici uomini con più di quaranta e meno di settantacinque anni di età, che hanno servito per due o più anni in un tribunale di Stato e che sono stati nominati a questa alta posizione dal capo esecutivo, con l’approvazione della maggioranza del supergabinetto e della terza camera dell’assemblea legislativa. Tutte le decisioni di questo corpo giudiziario supremo sono prese con una maggioranza di almeno due terzi dei voti.

72:2.13

I tribunali socioeconomici funzionano nelle tre divisioni seguenti:

72:2.14

1. Tribunali delle famiglie, associati ai dipartimenti legislativo ed esecutivo delle famiglie e del sistema sociale.

72:2.15

2. Tribunali dell’educazione—i corpi giuridici collegati ai sistemi scolastici statali e regionali ed associati ai rami esecutivo e legislativo del meccanismo amministrativo dell’educazione.

72:2.16

3. Tribunali dell’industria—i tribunali giurisdizionali investiti della piena autorità per regolare tutte le controversie economiche.

72:2.17

La corte federale suprema non giudica i casi socioeconomici, salvo che non sia richiesto con tre quarti dei voti dal terzo ramo legislativo del governo nazionale, la camera degli statisti anziani. Altrimenti tutte le decisioni degli alti tribunali della famiglia, dell’educazione e dell’industria sono definitive.


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